Congedo parentale, regole chiare | Stipendio all’80% solo in casi precisi nel 2025: il dettaglio nascosto nella circolare
Mamma e bambino - pexels - stylology
Dal 2025 il congedo parentale retribuito all’80% spetta solo in situazioni specifiche. L’INPS, con la Circolare n. 95/2025, chiarisce le condizioni e i casi in cui l’indennità piena si riduce al 30%.
La misura, introdotta con la legge di bilancio 2024 e confermata per il 2025, prevede un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma non per tutti i genitori. L’INPS ha definito con precisione i criteri di accesso, chiarendo dubbi e interpretazioni errate emerse nei primi mesi di applicazione. L’aumento dell’indennità resta un incentivo alla genitorialità, ma è vincolato al rispetto di requisiti temporali e di utilizzo coordinato tra madre e padre.
Il beneficio si aggiunge ai tre mesi di congedo parentale già coperti al 30%, ma non li sostituisce. L’obiettivo, spiega l’Istituto, è favorire una distribuzione più equilibrata del tempo di cura, sostenendo economicamente le famiglie nei primi anni di vita del figlio. Tuttavia, il mese “potenziato” è riconosciuto solo in circostanze precise e non è cumulabile con altri periodi di assenza già indennizzati a percentuali superiori.
Chi ha diritto all’80% e quando si perde
Secondo la Circolare INPS n. 95/2025, il mese all’80% spetta alternativamente alla madre o al padre, purché il congedo parentale sia fruito entro i sei anni di vita del bambino (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). La scelta del genitore è libera, ma una volta utilizzato il mese “agevolato”, i successivi periodi di congedo tornano a essere retribuiti al 30% della retribuzione media giornaliera.
Il diritto non si estende automaticamente a entrambi i genitori: il mese maggiorato è unico per il nucleo familiare e può essere fruito anche in modo frazionato, ma entro il limite complessivo di trenta giorni. Se entrambi i genitori si alternano, la somma dei giorni indennizzati all’80% non può superare il tetto stabilito. Restano invece invariati gli altri mesi di congedo parentale previsti dal decreto legislativo n. 151/2001, che complessivamente consentono fino a dieci mesi di astensione dal lavoro.

Il dettaglio nascosto nella circolare
Il dettaglio cruciale che emerge dalla circolare è temporale: il mese all’80% spetta solo per eventi di nascita, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 in poi. Chi ha figli nati prima di tale data rientra automaticamente nel regime precedente, con indennità al 30%. Inoltre, se il congedo è richiesto dopo il compimento dei sei anni del minore, l’aumento decade anche se non era stato ancora utilizzato. Il beneficio non si applica ai lavoratori iscritti a gestioni previdenziali diverse da quelle INPS (come casse professionali autonome) né ai dipendenti pubblici, per i quali valgono disposizioni specifiche dei rispettivi ordinamenti.
L’INPS precisa anche che l’indennità all’80% si calcola sulla retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio del congedo, con gli stessi criteri usati per maternità e paternità obbligatorie. L’importo non può comunque superare il massimale previsto annualmente per la prestazione, aggiornato con l’indice ISTAT. Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite il portale INPS o con il supporto dei patronati, allegando l’autocertificazione del rapporto di genitorialità e le date di fruizione del congedo.
Il messaggio dell’Istituto è chiaro: il mese all’80% è una misura di equilibrio e non di privilegio, destinata a sostenere chi si occupa concretamente del bambino nei primi anni. Pianificare bene la fruizione, leggere con attenzione le nuove regole e coordinarsi tra genitori è fondamentale per non perdere il diritto. Perché nel nuovo congedo parentale, come spiega la circolare, basta una data o un modulo sbagliato per restare fuori — all’ultimo minuto.