Rifiuti l’alcoltest? Puoi dire addio alla patente | Art. 186 parla chiaro: arresto, maxi multe e stop lungo, quando scatta la confisca
Alcoltest (Pexels) - Stylology
Rifiutare l’alcoltest è come ammettere di aver bevuto troppo. Lo ricorda l’ACI: l’articolo 186 del Codice della Strada equipara il rifiuto all’accertamento di guida in stato di ebbrezza con le pene più severe previste dalla legge.
Chi al volante si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest non evita il guaio, lo moltiplica. Secondo l’art. 186, comma 7 del Codice della Strada, il rifiuto di eseguire la prova con etilometro è punito come la fascia più grave di ebbrezza, quella oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue. Tradotto: arresto da sei mesi a un anno, ammenda da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni. E in certi casi scatta anche la confisca del veicolo, se di proprietà del conducente.
La norma non lascia scappatoie. Rifiutare il test non è una scelta difensiva, ma un comportamento che la legge considera di particolare pericolo sociale. Il principio è semplice: chi rifiuta impedisce all’autorità di accertare un possibile reato e, di fatto, si comporta come se fosse in stato di ebbrezza grave. Per questo le sanzioni sono immediate e automatiche, senza necessità di ulteriori verifiche cliniche.
Le conseguenze del rifiuto e le aggravanti
L’articolo 186 prevede pene accessorie che incidono pesantemente sulla patente di guida. Oltre alla sospensione, in caso di incidente con feriti o danni a terzi, la sanzione si raddoppia: sospensione fino a quattro anni e revoca nei casi più gravi. Se il veicolo appartiene a una persona estranea, non può essere confiscato ma viene disposto il fermo amministrativo per 180 giorni. A tutto ciò si aggiungono dieci punti in meno sulla patente e l’obbligo di frequentare corsi di recupero presso autoscuole autorizzate.
In caso di recidiva entro due anni, la revoca della patente è automatica e il nuovo conseguimento è consentito solo dopo tre anni. Gli organi di polizia, inoltre, possono disporre il sequestro preventivo del mezzo già al momento del rifiuto, in attesa della decisione del giudice. Tutti i costi del procedimento, comprese le spese di custodia e trasporto del veicolo, restano a carico del conducente. L’unica attenuante possibile è la collaborazione immediata e documentata con le autorità, che può ridurre la pena accessoria ma non eliminare la sanzione.

Quando scatta la confisca e cosa succede dopo
La confisca del veicolo è prevista nei casi in cui l’auto appartiene al conducente e il rifiuto all’alcoltest è stato accertato con verbale. L’autorità giudiziaria dispone la confisca obbligatoria dopo la sentenza di condanna o il patteggiamento, salvo che il veicolo non sia necessario per motivi di lavoro dimostrabili. In tal caso può essere concesso il sequestro temporaneo con uso limitato, ma resta l’obbligo di pagamento dell’ammenda e il periodo di sospensione della patente.
Dal punto di vista penale, il rifiuto costituisce un reato vero e proprio, perseguito d’ufficio. Ciò significa che non è necessaria la querela di parte e che l’autorità può procedere immediatamente. La giurisprudenza conferma che il semplice “no” all’alcoltest equivale a una condotta ostativa, sufficiente per l’applicazione integrale delle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza più grave.
L’ACI ricorda che, in caso di controllo, è sempre meglio collaborare: l’alcoltest è una misura di sicurezza, non un’opzione. Evitarlo non salva la patente, la distrugge. Perché di fronte all’art. 186 del Codice della Strada, la scelta più saggia non è rifiutare il test, ma evitare di mettersi alla guida dopo aver bevuto. Un gesto semplice che vale più di ogni difesa: la sicurezza propria e quella degli altri — e la patente salva.