Diritto all'oblio
In un momento storico dove ormai tutto ruota intorno al web, ci si imbatte oggi, in un quesito di non facile soluzione. Se da un lato si vuole garantire il diritto di ogni cittadino all’informazione, dall’altro è necessario garantire la privacy ad ognuno di noi.
Per diritto all’oblio si intende appunto, il diritto di chiedere che informazioni personali, relative ad avvenimenti di cronaca accaduti in anni ormai remoti, vengano cancellati, soprattutto se ai tempi, ampiamente pubblicizzati e oggi, privi di alcun collegamento con notizie attuali.
Tutto questo non solo dovrebbe tutelare chi ad esempio ha commesso un reato, scontato la sua pena (pecuniaria o meno) cercando di reintegrarsi nella società, ma anche la parte lesa, soprattutto se i fatti riguardavano reati verso la persona.
Nel corso degli anni, attraverso i motori di ricerca e l’indicizzazione automatica, le notizie prima presenti solo nei siti web dei quotidiani, sono divenute disponibili a chiunque abbia la possibilità di effettuare una ricerca su internet, digitando semplicemente il nominativo di interesse.
Dunque, notizie che prima si “trovavano” solo all’interno di un determinato sito, oggi sono facilmente reperibili attraverso una rapida ricerca sul web.
Giusto per restare in tema, non è difficile trovare online sentenze in materia di diritto all’oblio o alla privacy, possiamo affermare che non esiste ancora una normativa univoca e che ogni ricorso va valutato in modo distinto.
Nella sentenza della Corte di Cassazione 13161 del 24 giugno, veniva ad esempio stabilito come limite di durata di notizie di cronaca sul web, due anni, passati i quali si poteva ritenere la notizia sorpassata e chiedere la deindicizzazione.
Di diverso avviso invece il Garante per la privacy rigettava un ricorso in cui l’interessato chiedeva la cancellazione di un nuovo articolo relativo a notizie di cronaca che lo riguardavano in tempi ormai trascorsi, affermando che le attuali notizie erano collegate agli esiti processuali di eventi passati ma ancora di interesse pubblico.
Si tenga inoltre presente che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 del codice penale, poiché si tratta di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.
Questo è il principio ribadito dalla recentissima sentenza (n. 50/17) emessa dalla Corte di Cassazione. In sostanza, offendere qualcuno su un social network può portare all’accusa di diffamazione a mezzo stampa. In ragione delle considerazioni fin qui esposte, mi sento di poter dire, che oltre all’applicazione delle norme di diritto, in ogni contenzioso, vige la formula del buon senso e della giusta interpretazione della legge.
Quindi: usate sempre la testa e se avete bisogno contattatemi sulla mia pagina Facebook.
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